Cass. civ. n. 22127 del 29 ottobre 2015

Testo massima n. 1


Il giuramento è ammissibile per dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto scritto richiesto a pena di nullità nell'ipotesi in cui il documento sia andato smarrito o distrutto senza colpa del contraente che se ne voglia avvalere, se di tale circostanza si offra prova e si faccia menzione nella formula del giuramento ovvero allorché il giudice di merito abbia ritenuto, con incensurabile accertamento di fatto sorretto da congrua motivazione, che risulti già dimostrato questo presupposto di ammissibilità del giuramento.

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