14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 476 del 13 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Il giuramento decisorio con formula “de ventate” può vertere non solo su fatti propri del giurante, ma anche su fatti altrui che siano comunque caduti sotto la diretta percezione di questi, a condizione che ciò risulti dalla formula del giuramento. Ne consegue che è inammissibile il giuramento decisorio “de ventate” deferito all’erede del creditore, nella cui formula si chieda di giurare che sia avvenuta l’estinzione del debito, ma non si precisi come e quando il giurante abbia avuto diretta percezione del pagamento. La relativa valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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