Art. 1966 – Codice civile – Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti [2113].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4714/2008

Le parti di un contratto di locazione di un immobile urbano possono definire transattivamente la lite tra loro pendente relativa alla durata o ad altri aspetti del rapporto, convenendo tra l'altro la data di rilascio dell'immobile ed il corrispettivo per il suo ulteriore godimento; il nuovo rapporto instauratosi per effetto dell'accordo transattivo, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nel detto accordo ed é sottratto alla speciale disciplina che regola la materia delle locazioni, tra cui la legge n. 392 del 1978. La transazione così conclusa non é nulla per contrarietà al disposto dell'art 79 della legge citata, poiché tale norma, volta ad evitare l'elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano stati già acquisiti. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di riscatto proposta ritenendo che dalla data della stipulata transazione il contratto di locazione, relativo ad un immobile adibito a negozio, si era estinto e che il rapporto era ormai regolato dall'accordo transattivo che non prevedeva alcun diritto di prelazione in favore della conduttrice in caso di vendita dell'immobile). (Cassa e decide nel merito, App. Perugia, 6 Maggio 2003).

Cass. civ. n. 24458/2007

L'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, non impedisce alle parti, al momento della cessazione del rapporto, di addivenire ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare non impedisce al conduttore di rinunciare all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale; tale rinuncia può, peraltro, essere anche implicita, in quanto il citato art. 79 é volto ad evitare la preventiva elusione dei diritti del locatario ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che essi siano sorti. (Rigetta, App. Milano, 26 Settembre 2003).

Cass. civ. n. 25132/2006

In tema di fallimento, la transazione tra procedura concorsuale e terzo creditore è consentita, in via di principio, dall'art. 35 della legge fallimentare e, pur se incidente sulla formazione dello stato passivo, non può ritenersi illegittima in astratto, ma solo in relazione alle sue eventuali conseguenze pregiudizievoli della "par condicio creditorum". La richiesta del curatore di poter procedere alla relativa stipulazione è soggetta all'autorizzazione del giudice delegato, da emettersi con provvedimento di volontaria giurisdizione. (Rigetta, App. Brescia, 7 Dicembre 2002).

Cass. civ. n. 23910/2006

Le parti di un contratto di locazione possono definire transattivamente la lite tra loro pendente relativa all'ammontare del canone e alla durata del rapporto, convenendo una differente scadenza per il rilascio dell'immobile e un diverso maggiore corrispettivo per il suo godimento, e la transazione così conclusa, rimanendo irrilevanti i motivi e gli interessi sottesi al raggiungimento di tale accordo sopravvenuto, non è nulla per contrarietà al disposto dell'art. 79 della legge n. 392 del 197 (ancora in vigore limitatamente alle locazioni non abitative per effetto dell'art. 14, quarto comma, della legge n. 431 del 1998), poiché tale norma, volta ad evitare l'elusione dei diritti del conduttore a mezzo di rinuncia preventiva ad essi, non esclude la possibilità di disporre dei diritti stessi, una volta che i medesimi siano già sorti. (Rigetta, App. Ancona, 13 Settembre 2003).

Cass. civ. n. 2148/2006

La sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978 per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione, o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone, si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. (Sulla base di questo principio, la Corte ha confermato la validità della transazione della lite pendente relativa ad un rapporto locativo esistente ritenendo irrilevante la simultanea costituzione, con altra scrittura privata, di un nuovo rapporto locativo regolato dalle disposizioni della legge n. 392 del 1978). (Rigetta, App. Napoli, 6 Novembre 2002).

Cass. civ. n. 28141/2005

Un contratto di transazione resta ad ogni effetto negozio stipulato ai sensi dell'art. 1965 c.c. ancorchè contenuto in una conciliazione giudiziale. Ne consegue l'applicazione delle regole sulla rappresentanza sostanziale, non processuale, con la conseguente inefficacia del contratto stipulato dal rappresentante dopo la morte del rappresentato, evento che costituisce causa di estinzione della procura.

Cass. civ. n. 7319/1993

La capacità a transigere cui fa riferimento l'art. 1966 c.c., quale aspetto della capacità di agire, postula nel caso di transazione avente ad oggetto la determinazione dei confini tra due fondi, la proprietà del bene (salvo il caso di rappresentanza), sicché è nulla, per mancanza di causa (artt. 1325, 1418 c.c.) la transazione stipulata da un soggetto che, non essendo proprietario (o suo rappresentante), sia carente della capacità di disporre dei diritti oggetto della lite e cosa di porre fine alla stessa mediante reciproche concessioni.

Cass. civ. n. 733/1977

La transazione con la quale uno dei contraenti riconosca la validità della donazione fatta dalla propria sorella a favore dell'altro, è nulla, sia a norma dell'art. 1966 c.c., sotto il profilo dell'indisponibilità, da parte del contraente medesimo, del diritto oggetto dell'accordo, sia a norma dell'art.458 c.c., poiché il transigente, esercitando un potere (di confermare la donazione) che gli sarebbe spettato soltanto nella qualità di futuro erede della donante, dopo la morte di questa, ha disposto di un diritto compreso in una successione futura ed ha, quindi, stipulato un patto successorio.