10 Gen Art. 2113 — Rinunzie e transazioni
Le rinunzie [ 1236 ] e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza [ 2964 ], entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima [ 197 disp. att. ].
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 27940/2017
La disciplina dettata dall’art. 2113 c.c. si applica alle rinunce e transazioni aventi ad oggetto qualsiasi diritto di natura retributiva o risarcitoria del lavoratore, anche se riconosciuto giudizialmente, atteso che un tale diritto non diviene diverso solo perché accertato dal giudice, laddove l’unica differenza è nel regime di prescrizione, che per l’”actio iudicati” è sempre decennale, anche a fronte di crediti originariamente suscettibili di prescrizione in un termine inferiore.
Cass. civ. n. 20590/2017
La natura transattiva di un accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore può essere esclusa quando, oltre al dato formale della mancata esplicitazione dei presupposti del negozio transattivo, sia riscontrabile, sulla base di una complessiva valutazione del medesimo, nonché della condotta tenuta dalle parti, una carenza assoluta degli elementi tipici del negozio stesso, quali la “res litigiosa”, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite. (Nella specie, la S.C., dando applicazione al principio, ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la natura transattiva di un negozio in cui non erano enunciate le diverse posizioni contrapposte, né la specifica pretesa economica del lavoratore, risultando solo una sua generica dichiarazione di non avere nulla a pretendere e di accettazione di una somma di denaro “in via transattiva”, a fronte di un rapporto lavorativo durato circa quattordici anni, di cui dieci non formalizzati).
Cass. civ. n. 18321/2016
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, in quanto assimilabile alle clausole di stile e non sufficiente di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva, può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito ritenendo che il riferimento generico all’indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, presente nell’accordo sottoscritto all’atto della risoluzione del rapporto, fosse del tutto inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza di rinunciare al computo del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione del t.f.r. nel suo complesso).
Cass. civ. n. 6265/2014
Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in una conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 cod. civ., con conseguente irrilevanza degli eventuali vizi formali del relativo procedimento, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 cod. civ.
Cass. civ. n. 19831/2013
La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione.
Cass. civ. n. 11767/2011
Non è ravvisabile una volontà negoziale nella dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore, ma predisposta dal datore di lavoro in occasione della corresponsione del trattamento di fine rapporto, di rinuncia a diritti, quando essa sia accompagnata dall’espressione “con riserva”, in quanto l’indeterminatezza del contenuto rende nulla la complessiva dichiarazione, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 22105/2009
La transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro – che non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all’art. 2118 c.c. – determina il venir meno dell’illecito civile ascritto al datore di lavoro in relazione al licenziamento, con la conseguenza che non sono più dovute al lavoratore le somme riconosciute allo stesso prima dell’atto transattivo per effetto di annullamento giudiziale del licenziamento.
Cass. civ. n. 18285/2009
Nell’ipotesi in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, o le dimissioni (riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c.) siano poste in essere nell’ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva, il precetto posto dall’art. 2113 cit. trova applicazione in relazione all’intero contenuto dell’atto (che è quindi soggetto a impugnazione), sempre che la clausola relativa alle dimissioni non sia autonoma ma strettamente interdipendente con le altre e che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola di stile. (Nella specie, avente ad oggetto un accordo transattivo tra le Poste italiane s.p.a. e alcuni dipendenti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, escluda la presenza di un atto complesso, aveva ritenuto che la rinunzia a diritti indisponibili integrasse una mera clausola di stile e che l’unico effettivo oggetto della transazione fosse un diritto rinunziabile e disponibile, quale il recesso dal rapporto di lavoro in cambio di un corrispettivo nell’ambito di una ristrutturazione produttiva della società datrice di lavoro).
Cass. civ. n. 6221/2009
Gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell’art. 2113 c.c., debbono attenere alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento dei contributi e non già all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all’INPS, perché quest’obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il datore di lavoro ed il lavoratore all’inizio o durante lo svolgimento del rapporto, essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 c.c. ed inoperanti nei confronti dell’ente previdenziale.
Cass. civ. n. 10218/2008
L’accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia «all’eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo» può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 c.c., alla condizio¬ne che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno biologico (nella specie, inerente il morbo di Parkinson) che si assume esser derivato dal rapporto non può ritenersi rientrare nell’oggetto della transazione, essendo il danno in questione accertato solo successivamente.
Cass. civ. n. 20780/2007
Perché l’accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro possa qualificarsi atto di transazione è necessario che contenga lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi l’elemento dell’aliquid datum, aliquid retentum essenziale ad integrare lo schema della transazione, questa non è configurabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura transattiva dell’atto recante dichiarazione di voler transigere ogni diritto derivante dall’intercorso rapporto di lavoro senza considerare nella motivazione che la somma corrisposta al lavoratore nel preteso atto di transazione corrispondeva esattamente a quanto a lui spettante per trattamento di fine rapporto).
Cass. civ. n. 12561/2006
Riguardo a diritti già maturati, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta, in forza dell’art. 2113 c.c., l’annullabilità dell’atto di disposizione, ma non la sua nullità. Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare, invece, la nullità dell’atto, poichè esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo (principio applicato dalla S.C. in controversia in cui la decisione di merito, concernente conciliazione giudiziale con rinuncia dei lavoratori ai diritti e all’azione inerenti a presunta intermediazione di manodopera, non era stata adeguatamente censurata non essendo stato dedotto, neanche in sede di legittimità, che l’azione dei lavoratori fosse diretta a far valere la nullità di un atto di disposizione di diritti non ancora maturati e comunque non essendo stato fatto valere lo specifico principio di diritto in base a cui può dedursi in determinate situazioni la nullità e non la semplice annullabilità).
Cass. civ. n. 16283/2004
In forza dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., che richiama gli artt. 410 e 411 c.p.c., il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale – stabilita dai commi secondo e terzo della predetta disposizione – dell’impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l’intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore. Ne consegue che non è impugnabile l’accordo con cui il datore di lavoro in sede sindacale pattuisca l’erogazione di somme notevolmente maggiori rispetto a quelle che si potevano erogare, ottenendo in cambio la rinuncia sia all’impugnativa del licenziamento che ad ogni altro diritto riconducibile al precorso rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 16168/2004
La disposizione dell’art. 2113, primo comma, c.c., che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., trova il suo limite d’applicazione nella previsione di cui all’ultimo comma del citato art. 2113 c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale ) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d’espressione del consenso da parte del lavoratore. In tali ipotesi, peraltro, mentre la rinunzia, in quanto negozio unilaterale non recettizio, sortisce l’effetto dell’estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro e già acquisiti al patrimonio del lavoratore, anche in assenza del beneficiario, la transazione, in quanto contratto, richiede l’incontro delle volontà di tutte le parti interessate e la contestuale sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Cass. civ. n. 13466/2004
L’impugnazione di una rinuncia o transazione exart. 2113 c.c. da parte del lavoratore ne determina l’automatica caducazione anche se proposta oltre il termine di sei mesi prescritto dalla citata disposizione, essendo onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all’art. 416 c.p.c.
Cass. civ. n. 2734/2004
Con riferimento alla disciplina dettata in tema di rinunce e transazioni, di cui all’art. 2113 c.c.,(disponente l’invalidità di tali atti quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.), diritti di natura retributiva o risarcitoria indisponibili da parte del lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell’art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue che è annullabile la transazione riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il plus orario e relativi accessori.
Cass. civ. n. 15371/2003
La quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro – inserita nel caso di specie all’interno di un verbale di conciliazione – non può integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in difetto dell’indefettibile presupposto che il lavoratore abbia avuto l’esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma può avere solo il valore di dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del tutto inidonea a precludere l’azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente.
Cass. civ. n. 17785/2002
Con riguardo alla speciale impugnativa della transazione tra datore di lavoro e lavoratore, prevista dall’art. 2113, terzo comma, c.c., l’intervento dell’ufficio provinciale del lavoro è in sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospette di prevaricazione da parte di quest’ultimo le transazioni e le rinunce intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti previsti da norme inderogabili, sia allorché detto organismo partecipi attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti, sia quando in un proprio atto si limiti a riconoscere, in una transazione già delineata dagli interessati in trattative dirette, l’espressione di una volontà non coartata del lavoratore. Consegue che anche in tale ultimo caso la transazione si sottrae alla impugnativa suddetta.
Cass. civ. n. 13616/2002
L’art. 2113 c.c. è applicabile anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un’azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale, ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 c.c. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.
Cass. civ. n. 11107/2002
La disposizione dell’art. 2213, primo comma, c.c., che stabilisce l’invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. — disposizione che è conforme al principio generale sancito dall’art. 1966, secondo comma, c.c., in tema di nullità delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilità delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge — trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all’ultimo comma del citato. art. 2113 c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell’intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest’ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.
Cass. civ. n. 9407/2001
La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore abbia l’onere di impugnare nei termini di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazioìne del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.
Cass. civ. n. 13134/2000
Il lavoratore pub liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento, facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell’area della libera disponibilità, come è desumibile dalla facoltà di recesso ad nutum di cui ii medesimo dispone, dall’ammissibilità di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro e dalla possibilità di consolidamento degli effetti di un licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Cass. civ. n. 3345/2000
La mera accettazione del trattamento di fine rapporto ancorché non accompagnata da alcuna riserva non può essere interpretata, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall’illegittimità del licenziamento, non sussistendo alcuna incompatibilità logica e giuridica tra l’accettazione di detto trattamento e la volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al fine di conseguire l’ulteriore diritto alla riassunzione o al risarcimento del danno. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta anche la concorrente motivazione della sentenza di merito circa l’irrilevanza della rinuncia a precedente impugnazione stragiudiziale in riferimento ad un licenziamento orale, non soggetto all’onere di impugnativa a pena di decadenza previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966).
Cass. civ. n. 1194/2000
Le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza esprimere riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano di per sé, anche se contenenti la menzione del licenziamento, l’accettazione del medesimo e la rinuncia ad impugnarlo o all’impugnazione già proposta; tuttavia, possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo.
Cass. civ. n. 11616/1999
Ai fini dell’impugnativa di cui all’art. 2113 c.c. non è necessaria la richiesta di annullamento dell’atto di rinunzia o di transazione, ma al lavoratore viene concesso di liberarsi dai vincoli derivanti dall’atto compiuto sulla base di una semplice manifestazione di volontà, alla quale si collega direttamente l’effetto di privare di efficacia l’atto dismissorio, attraverso una pronuncia giudiziale di mero accertamento.
Cass. civ. n. 3233/1999
L’art. 2113 c.c. non ha l’effetto di rendere annullabili tutte le rinunce e le transazioni del lavoratore indipendentemente dalla natura dei diritti che ne costituiscono oggetto, ma si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti alla persona (come il diritto alla salute, al riposo settimanale, alle ferie, alla previdenza e assistenza etc., gli atti dismissori dei quali rimangono soggetti al più radicale regime invalidante della nullità ex art. 1418 c.c.). Soltanto per tali diritti patrimoniali — i quali, secondo la disciplina comune, sarebbero pienamente dismissibili — opera la speciale disciplina dettata dall’art. 2113 cit. che, da un lato, rende invalidi i negozi di rinunzia e transazione solo se tempestivamente impugnati nel termine semestrale e, dall’altro, considera estranee al regime di invalidità e di impugnativa da essa introdotto le conciliazioni riconducibili alla previsione del suo ultimo comma. (Fattispecie in materia di crediti risarcitori maturati per effetto dell’illegittimo frazionamento del riposo settimanale).
Cass. civ. n. 12556/1998
L’indisponibilità dei diritti del lavoratore subordinato derivanti dalle norme imperative (quale, nella specie, il diritto al riposo settimanale fruito in modo frazionato) non comporta l’indisponibilità del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione di tali diritti e, conseguentemente, non esclude che quest’ultimo diritto, anche se derivante, in via mediata e indiretta, da norma inderogabile di legge, possa formare oggetto di transazione.
Cass. civ. n. 11451/1998
La quietanza ha valore probatorio di regola limitatamente alla somma della quale attesta la ricezione tranne che in base a particolari elementi di fatto che devono essere individuati si evidenzi la volontà abdicatoria del richiedente in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo — oltre quelli indicati come percepiti — o la volontà comune delle parti in relazione ad un dissenso sia pure potenziale su un determinato rapporto giuridico di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni.
Cass. civ. n. 7730/1998
Le dimissioni del lavoratore subordinato sono riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c., salvo che non siano poste in essere nell’ambito di un atto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva, atto che quindi risulta soggetto al precetto posto da detta norma in relazione all’intero suo contenuto.
Cass. civ. n. 6857/1998
La rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l’invalidità stabilita dall’art. 2113 c.c. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata all’esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo.
Cass. civ. n. 5930/1998
La dichiarazione del lavoratore che dà atto di aver ricevuto una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, costituisce, di norma, una mera dichiarazione di scienza o di opinione (cosiddetta quietanza a saldo o liberatoria) e pub assumere il valore negoziale di una rinunzia o transazione solo se — secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata — esprima, alla stregua del contesto in cui si è estrinsecata e di circostanze desumibili anche aliunde la volontà di privarsi di diritti specifici e determinati, o determinabili, dei quali il lavoratore rinunziante o transigente abbia piena e chiara consapevolezza.
Cass. civ. n. 2716/1998
Il diritto del lavoratore di impugnare le proprie dimissioni ha carattere disponibile e si sottrae pertanto all’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c., a meno che lo scioglimento del rapporto ad iniziativa del lavoratore non si inscriva in un più ampio contesto negoziale, avente quale contenuto anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell’autonomia collettiva.
Cass. civ. n. 304/1998
L’accettazione del licenziamento da parte del lavoratore, ossia la manifestazione di volontà di quest’ultimo di non contestare l’avvenuto esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro non rientra nella previsione dell’art. 2113 c.c., non essendo configurabile una rinuncia o transazione che abbia ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
Cass. civ. n. 11471/1997
La tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo si attua durante lo svolgimento del rapporto secondo la sua specifica disciplina, mentre, manifestata dal datore di lavoro la volontà di recedere, il prestatore può ben transigere in ordine al diritto ad impugnare il licenziamento, e al relativo atto non si applica la disciplina di cui all’art. 2113 c.c.
Cass. civ. n. 4872/1996
Nel contratto di agenzia, la clausola di esclusiva, in difetto di diverse, specifiche, pattuizioni, ha un ambito di efficacia coincidente con l’oggetto del mandato, con la conseguenza che gli affari non ricompresi tra quelli che l’agente deve promuovere sono estranei anche al diritto di esclusiva contrattualmente previsto. (Nella specie l’agente, cui era stato conferito l’incarico di promuovere le vendite solo nei confronti dei rivenditori, con esclusione dei privati, aveva richiesto le provvigioni relative ad affari conclusi direttamente dalla mandante con privati). Trova applicazione anche nel rapporto di agenzia il principio secondo cui le cosiddette quietanze liberatorie, in mancanza di specifiche indicazioni sui pagamenti ricevuti e sui crediti estinti, oppure sui crediti di cui il lavoratore intende disporre con rinuncia o transazione, costituiscono una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, hanno la natura giuridica di dichiarazioni di scienza, prive di qualsiasi efficacia negoziale o confessoria e non preclusive di un’azione in giudizio ai fini del riconoscimento dei diritti non ancora soddisfatti. (Fattispecie relativa ad un rapporto di agenzia sottoposto alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell’art. 490 n. 3 c.p.c.).
Cass. civ. n. 6723/1994
L’accettazione, da parte del lavoratore, del provvedimento datoriale di sospensione del lavoro, quale alternativa al licenziamento, per temporanea mancanza o insufficienza di commesse, comporta la perdita del diritto alla retribuzione, attesi il vincolo di corrispettività delle prestazioni dovute dalle parti del rapporto e la non ravvisabilità, nell’accettazione predetta, di una rinuncia (alla retribuzione) invalida ai sensi dell’art. 2113 c.c. o nulla siccome relativa a diritti di futura acquisizione. Qualora, peraltro, l’accordo che abbia per oggetto la sospensione del rapporto sia affetto da nullità (
ex artt. 1346 e 1418 c.c.) per indeterminatezza o per indeterminabilità dell’oggetto — in quanto la sua concreta operatività dipenda dalla unilaterale volontà del datore di lavoro e non dal consensuale riconoscimento, ad opera dei contraenti, della ragione concreta ed attuale della sospensione del rapporto — ovvero perché la sospensione del rapporto, in quanto assoggettata alla mera volontà del datore di lavoro, sia collegata ad una condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.), non può ritenersi sussisten¬te — in conformità con i principi di effettività e di corrispettività del rapporto di lavoro, di cui è espressione anche l’art. 2126 c.c. — il diritto alla retribuzione ove non si accerti l’esecuzione della prestazione lavorativa o, quanto meno, la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative.
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