14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 304 del 14 gennaio 1998
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’accettazione del licenziamento da parte del lavoratore, ossia la manifestazione di volontà di quest’ultimo di non contestare l’avvenuto esercizio della facoltà di recesso del datore di lavoro non rientra nella previsione dell’art. 2113 c.c., non essendo configurabile una rinuncia o transazione che abbia ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
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