Cass. civ. n. 11616 del 14 ottobre 1999

Testo massima n. 1


Ai fini dell'impugnativa di cui all'art. 2113 c.c. non è necessaria la richiesta di annullamento dell'atto di rinunzia o di transazione, ma al lavoratore viene concesso di liberarsi dai vincoli derivanti dall'atto compiuto sulla base di una semplice manifestazione di volontà, alla quale si collega direttamente l'effetto di privare di efficacia l'atto dismissorio, attraverso una pronuncia giudiziale di mero accertamento.