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Art. 1832 — Approvazione del conto

Art. 1832 — Approvazione del conto

L’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro s’intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze.

L’approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni . L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23421/2016

Ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Ne consegue che la contestazione relativa alla titolarità di un determinato strumento finanziario regolato in conto corrente (nella specie, un buono postale ordinario) non è preclusa dalla decadenza ex art. 1832 c.c., riguardando non già la verità delle operazioni annotate ma la sostanza del rapporto contabilizzato.

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Cass. civ. n. 8944/2016

Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.

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Cass. civ. n. 817/2016

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, sono qualificabili come “estratti-conto di chiusura”, ai fini di cui all’art. 1832, comma 2, c.c., le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l’indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tuttavia, a tali fini, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l’estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali inviati al cliente con l’indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo – in sé idonea a soddisfare l’esigenza di porre il cliente in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale – poiché in tal caso è sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1832 c.c., che l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura offra al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.

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Cass. civ. n. 11626/2011

Ai sensi dell’art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Peraltro, dedotta l’inefficacia della registrazione di un’operazione di giroconto, in quanto derivante da un atto dispositivo compiuto in difetto o contro la volontà del correntista, ben può il giudice accertare che il cliente abbia avuto tempestiva comunicazione del giroconto e abbia dato consapevole approvazione all’operazione negoziale sottostante, e ritenere, quindi, tardive le sue contestazioni, non a causa della decadenza dal termine fissato dalla norma bancaria, quanto per la ragione sostanziale che l’operazione di giroconto sia stata consapevolmente ratificata dal medesimo.

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Cass. civ. n. 3574/2011

Ai sensi dell’art. 1832 c.c., l’approvazione tacita dell’estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l’onere di provare l’esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni.

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Cass. civ. n. 17679/2009

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c.

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Cass. civ. n. 16971/2009

In tema di azione revocatoria fallimentare, gli estratti conto comunicati dalla banca al cliente e non impugnati, se utilizzati in giudizio dal curatore del fallimento, hanno efficacia di prova tra le parti, non già quali scritture contabili dell’impresa, a norma dell’art. 2709 c.c., bensì a norma dell’art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c., cioè con riguardo all’effettività e alla completezza delle operazioni annotate; ne consegue che, non trattandosi di scritture contabili ex art. 2214-2217 c.c. e non trovando dunque applicazione il principio della inscindibilità del loro contenuto, essi non sono idonei a provare in modo diretto i contratti, diversi da quello di conto corrente di corrispondenza, in forza dei quali le operazioni sono state eseguite.

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Cass. civ. n. 12372/2006

Nel rapporto di conto corrente bancario il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, fissato dall art. 1832, secondo comma c.c., opera anche per la banca, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito per l’istituto, con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, la banca decade dal diritto di far valere crediti che non risultano dall’estratto conto approvato, specie nell’eventualità in cui si tratti di operazioni non annotate. L’approvazione tacita dell’estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita. La verifica di detti requisiti è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il diritto della banca di chiedere, dopo oltre due anni e mezzo dal conferimento del mandato all’incasso e a un anno e mezzo dalla chiusura definitiva del rapporto, il pagamento di una fattura il cui importo, accreditato sul conto del mandante, non era stato incassato, senza peraltro che l’omessa riscossione fosse stata annotata nell’estratto di chiusura).

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Cass. civ. n. 11749/2006

Nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto (salva l’impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente.

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Cass. civ. n. 7662/2005

L’istituto di credito, che abbia pagato un assegno bancario di conto corrente, su di esso tratto, alterato nell’importo, è responsabile verso il traente del pagamento della maggior somma risultante dall’alterazione ove questa sia rilevabile con l’uso della normale diligenza, senza poter invocare la decadenza del correntista ex art. 1832 c.c. (richiamato per le operazioni bancarie in conto corrente dal successivo art. 1857), dal diritto di impugnare le partite incluse negli estratti-conto, in quanto l’intestabilità delle risultanze del conto, derivante dal mancato tempestivo esercizio di detto diritto, non si riferisce alla validità ed efficacia dei rapporti da cui i rispettivi accrediti ed addebiti derivano; né la mancata contestazione (o approvazione) del conto comporta che il debito fondato su negozio nullo od annullabile o comunque su situazione illecita divenga per ciò”nuovo”e, come tale, incontestabile.

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Cass. civ. n. 7549/2005

L’art. 102, legge n. 141 del 1938 (legge bancaria, applicabile nella specie ratione temporis) limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.

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Cass. civ. n. 18626/2003

Nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l’ammissibilità di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivino, alle quali non è però riconducibile la contestazione avente ad oggetto la mancata annotazione di un’operazione che,ai sensi dell’art. 1832, secondo comma, c.c. deve essere proposta nel termine di sei mesi dall’approvazione del conto. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca, per il pagamento di una fattura emessa a carico del titolare del conto corrente, benché l’operazione non risultasse annotata nell’estratto conto finale, non impugnato e non contestato nel termine di decadenza di sei mesi).

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Cass. civ. n. 2751/2002

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l’estratto di saldaconto — dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di verità e liquidità del credito — dall’ordinario estratto-conto — funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca —, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto, mentre l’estratto-conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l’istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano — legittimamente — state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell’opposizione). 

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Cass. civ. n. 14849/2000

Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.

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Cass. civ. n. 9579/2000

Le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo, ed hanno efficacia fino a prova contraria nel relativo giudizio di opposizione, con la conseguenza che possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un nuovo rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere: a tal fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell’art. 1832 c.c., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche per superare l’efficacia probatoria della produzione.

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Cass. civ. n. 9008/2000

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste, sono qualificabili come «estratticonto di chiusura», ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1832, secondo comma, c.c., ove non si limitano a contenere l’indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tale riproduzione di tutte le partite contabili non è, tuttavia, necessaria, ai fini indicati, quando l’estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l’indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l’esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 2832 c.c., che l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.

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Cass. civ. n. 10236/1995

La mancata contestazione dell’estratto del conto, ove sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, acquista valore di conferma del conferimento del detto ordine. L’approvazione del conto, ai sensi dell’art. 1832, comma 1, c.c. consegue alla mancata contestazione dell’estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza.

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Cass. civ. n. 9512/1993

A norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., gli effetti dell’approvazione dell’estratto del conto corrente si producono in relazione a tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, con la conseguenza che, anche in relazione al credito derivante da anticipazione su pegno di merci, regolata in conto corrente, una Cassa di risparmio può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto dei propri «saldaconti» redatti a norma dell’art. 102, R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche ed integrazioni.

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Cass. civ. n. 178/1988

Con riferimento al contratto di conto-corrente bancario la presunzione legale contenuta nel primo comma dell’art. 1832 c.c. della approvazione del conto in caso di mancata contestazione dello stesso da parte del correntista presuppone che la banca abbia trasmesso l’estratto del conto al cliente e che questi l’abbia ricevuto, ma non richiede che la dimostrazione di tale trasmissione per raccomandata sia data attraverso la produzione in giudizio della ricevuta di ritorno della raccomandata stessa contenente l’estratto del conto, potendo tale dimostrazione essere data anche altrimenti, con ogni mezzo ammesso dalla legge e, quindi, pure a mezzo di presunzioni.

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