14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3574 del 14 febbraio 2011
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 1832 c.c., l’approvazione tacita dell’estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l’onere di provare l’esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni.
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