14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14849 del 16 novembre 2000
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall’istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo.
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