10 Gen Art. 1833 — Recesso dal contratto
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d’interdizione, d’inabilitazione, d’insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto [ 78 l.f. ].
Lo scioglimento del contratto impedisce l’inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall’articolo 1831.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 407/1988
Con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell’art. 78 legge fallimentare, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l’esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l’acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell’art. 42, secondo comma, legge fallimentare la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate.
Cass. civ. n. 3572/1968
La richiesta del saldo immediato dell’intero scoperto del saldo di un conto-corrente, può valere come manifestazione di volontà di recesso.
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