14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 407 del 20 gennaio 1988
Testo massima n. 1
Con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell’art. 78 legge fallimentare, con la conseguente estinzione degli obblighi della banca per l’esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l’acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell’art. 42, secondo comma, legge fallimentare la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate.
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