14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10236 del 27 settembre 1995
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in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata contestazione dell’estratto del conto, ove sia annotato il credito della banca derivante da un ordine di borsa, nel quadro di una valutazione coordinata di tutti gli elementi probatori, acquista valore di conferma del conferimento del detto ordine. L’approvazione del conto, ai sensi dell’art. 1832, comma 1, c.c. consegue alla mancata contestazione dell’estratto nel termine contrattualmente previsto, senza necessità che da parte della banca venga sollevata alcuna eccezione di decadenza.
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