14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7549 del 12 aprile 2005
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 102, legge n. 141 del 1938 [ legge bancaria, applicabile nella specie ratione temporis ] limita il valore probatorio dell’estratto di saldaconto [ costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri ] al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]