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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17679 del 29 luglio 2009

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17679 del 29 luglio 2009

Testo massima n. 1

In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando a tal fine l’eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell’atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire. Pertanto, in caso di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell’azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove il processo sia stato interrotto a causa della fusione, è sufficiente – ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l’estinzione del processo – il deposito, presso la cancelleria del giudice, dell’atto di prosecuzione del giudizio, ancorché questo sia stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell’azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l’incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale.

Testo massima n. 2

La mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell’art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l’unilaterale comunicazione del tasso d’interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall’art. 1284 c.c.

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