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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9579 del 21 luglio 2000

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9579 del 21 luglio 2000

Testo massima n. 1

In tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

Testo massima n. 2

Le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo, ed hanno efficacia fino a prova contraria nel relativo giudizio di opposizione, con la conseguenza che possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un nuovo rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere: a tal fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, in quanto anche la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell’art. 1832 c.c., ed onera il correntista di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche per superare l’efficacia probatoria della produzione.

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