10 Gen Art. 1689 — Diritti del destinatario
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore [ 1691 3 ].
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto [ 2761 1 ] e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate [ 1692 ]. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito [ 251 disp. att. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11744/2018
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la “dichiarazione di volerne profittare”, ai sensi dell’art. 1411 c.c., e segna il momento in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo.
Cass. civ. n. 24400/2010
In tema di contratto di trasporto ed anche nell’ipotesi di vendita con spedizione, la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore spetta, alternativamente, al destinatario od al mittente, a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro. (Nella specie, relativa a vendita internazionale, la S.C. ha affermato che il vettore principale e submittente era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni, essendo stato dimostrato che lo stesso aveva tacitato le ragioni del destinatario e sopportato le conseguenze dell’inesatto adempimento del subvettore, per perdita parziale del carico).
Cass. civ. n. 2094/2008
Nell’ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna la vettore. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui era stato riconosciuto il diritto di surroga dell’assicuratore del destinatario della merce, senza avere accertato se quest’ultimo era diventato proprietario della merce stessa per averne chiesto la riconsegna al vettore).
Cass. civ. n. 3665/2006
In tema di trasporto di cose, il diritto del destinatario deriva direttamente dal contratto, anche se subordinato, per il suo perfezionamento, ad un atto di adesione successivo con il quale egli si sostituisce al mittente nei diritti nascenti dal trasporto. Tale atto può consistere, in caso di arrivo delle cose a destinazione o di scadenza del termine pattuito, nella richiesta di riconsegna delle cose rivolta al vettore, così che, ove una parte del carico sia rimasta danneggiata e il destinatario abbia richiesto e ottenuto la riconsegna della parte restante, a norma dell’art. 1689 c.c. egli ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla perdita od avaria, senza che assuma rilevanza la restituzione al mittente della parte di carico danneggiata. Allo stesso modo il subentro del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto avviene ogni qual volta il destinatario accetti la cosa danneggiata e proceda alla verifica dell’avaria in modo autonomo, così ponendo in essere degli atti di esercizio del potere di fatto sulle cose trasportate, comprovanti l’avvenuta riconsegna delle cose stesse e, quindi, l’esaurimento del rapporto contrattuale di trasporto.
Cass. civ. n. 18300/2003
Nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l’obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall’esistenza di eventuali «assegni», ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario.
Cass. civ. n. 7634/2003
Nei trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce, con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente.
Cass. civ. n. 4650/1999
In tema di contratto di trasporto di cose – che si configura come contratto a favore di terzi – il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto.
Cass. civ. n. 5084/1998
Nei trasporto di cose, qualora il vettore, convenuto in giudizio dal mittente, contesti la legittimazione di quest’ultimo in favore di quella del destinatario, su di lui incombe l’onere della prova dell’avvenuta richiesta della riconsegna della merce da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1689 c.c., applicabile anche allo spedizioniere vettore di cui all’art. 1741 c.c.
Cass. civ. n. 9369/1997
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose — che si configura come contratto a favore di terzi — spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest’ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L’anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente-venditore si libera dall’obbligo della consegna nel momento stesso dell’affidamento della merce al vettore.
Cass. civ. n. 8854/1996
In tema di trasporto di cose, poiché ai sensi dell’art. 1689 c.c. il destinatario diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto solo dal momento in cui, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo, può chiederne la riconsegna al vettore, la prescrizione di quei diritti non può decorrere da epoca anteriore, ma solo da quando — arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare — egli può farli valere, manifestando la propria adesione al contratto con la richiesta di riconsegna. (Nei caso di specie in ragione del principio affermato è stata cessata la decisione di merito nella parte in cui i giudici dell’appello avevano invece ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal momento anteriore in cui il destinatario aveva chiesto al vettore di trattenere le merci affidategli dal mittente nei suoi magazzini e di posticiparne la riconsegna).
Cass. civ. n. 931/1995
In tema di contratto di trasporto di cose, l’esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto. Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa, con apposito contratto, l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), è configurabile l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, non al mittente o allo spedizioniere, bensì al solo destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta di riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che non il mittente – estraneo al contratto di subtrasporto – bensì il destinatario, quale beneficiario del contratto stesso, può esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli derivano ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita delle cose trasportate.
Cass. civ. n. 1775/1981
Il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le merci siano gravate — integrando un’applicazione particolare del principio di autotutela di cui all’art. 1460 c.c. — costituisce condizione per l’esercizio dell’azione tendente all’adempimento del contratto, cioè allo svincolo ed alla riconsegna delle cose trasportate, ma non anche di tutti i diritti ed azioni che ab origine spettavano al mittente — ivi compresa l’azione risarcitoria per perdita od avaria della merce che, ai sensi del primo comma dell’art. 1689 c.c., al momento della riconsegna della merce si trasferiscono al destinatario senza riserve.
Cass. civ. n. 4822/1979
Dal disposto del secondo comma dell’art. 1689 c.c. e dal successivo art. 1692, nel contratto di trasporto di cose da consegnarsi a persona diversa dal mittente, qualora la cosa spedita sia gravata di assegni, l’obbligo del pagamento degli stessi nonché dei crediti del vettore è a carico del destinatario e sorge, salvo diverso specifico accordo intervenuto tra le parti, solo dal momento in cui il predetto abbia ricevuto la cosa.
Cass. civ. n. 1034/1978
In tema di trasporto di cose, qualora una parte del carico sia andata perduta o sia rimasta danneggiata, ed il destinatario abbia chiesto ed ottenuto la riconsegna della restante parte, trova applicazione l’art. 1689 primo comma Cod. civ., in forza del quale i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario, non al mittente. Fra tali diritti deve comprendersi quello al risarcimento del danno conseguente a detta perdita od avaria, atteso che al destinataria stesso, divenuto creditore iure proprio della prestazione cui per contratto è tenuto il vettore, allorché, arrivate le cose a destinazione, o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, provveda a richiederne la riconsegna, non può non riconoscersi, per il caso di inadempimento, la spettanza della prestazione riparatoria dell’inadempimento medesimo e della violazione degli interessi regolati dal contratto.
Cass. civ. n. 1588/1977
Nel trasporto di cose, il diritto del destinatario di ottenere la riconsegna è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore dal contratto (art. 1689 secondo comma cod. civ.), e, pertanto, non solo del corrispettivo pattuito, ma anche degli ulteriori crediti che siano maturati per il protrarsi dell’attività di custodia e conservazione delle cose trasportate, a seguito del legittimo rifiuto di riconsegnarle.
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