14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1588 del 26 aprile 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel trasporto di cose, il diritto del destinatario di ottenere la riconsegna è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore dal contratto [ art. 1689 secondo comma cod. civ. ], e, pertanto, non solo del corrispettivo pattuito, ma anche degli ulteriori crediti che siano maturati per il protrarsi dell’attività di custodia e conservazione delle cose trasportate, a seguito del legittimo rifiuto di riconsegnarle.
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