Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9369 del 24 settembre 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9369 del 24 settembre 1997

Testo massima n. 1

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose — che si configura come contratto a favore di terzi — spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con la conseguenza che quest’ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L’anzidetto principio opera a fortiori in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente-venditore si libera dall’obbligo della consegna nel momento stesso dell’affidamento della merce al vettore.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze