14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18300 del 1 dicembre 2003
Testo massima n. 1
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore [ in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto ], obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.
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Testo massima n. 2
Nel contratto di trasporto di cose, dal momento in cui il destinatario richiede al vettore la consegna della merce, egli subentra di diritto al mittente nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore ed altresì nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, tra i quali in primo luogo, l’obbligo di corrispondere al vettore il corrispettivo del trasporto, a prescindere dall’esistenza di eventuali «assegni», ovvero crediti del mittente verso il destinatario, gravanti sulla merce; se il vettore effettua la consegna senza pretendere il contemporaneo pagamento del corrispettivo del trasporto dal destinatario, incorre nella perdita dell’azione verso il mittente, anche se non perde quella nei confronti del destinatario.
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