Art. 1690 – Codice civile – Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'articolo 1686.

Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita [83 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4195/2010

La "messa a disposizione", quale obbligazione accessoria e funzionale all'esecuzione del contratto di trasporto prevista dall'art. 1687 c.c., consiste nello scaricare a terra, dal mezzo adibito a trasporto e nel luogo fissato per la riconsegna, la merce trasportata onde consentirne l'apprensione materiale al ricevente. Ne consegue che, quando non sia possibile effettuare la consegna delle cose al momento del loro arrivo a destinazione per fatto imputabile al destinatario, il vettore ha l'onere, per liberarsi dal suo persistente obbligo di conservare e custodire la merce, di chiedere istruzioni al mittente, ai sensi dell'art. 1690, primo comma, c.c. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della ditta autotrasportarice che, eseguito il trasporto fino a destinazione, aveva lasciato la merce nei timor chi di cui la stessa aveva l'esclusiva disponibilità, merce che era stata trafugata da ignoti nell'area di parcheggio, prima che venisse scaricata nel luogo indicato dal destinatario, con la conseguenza che, fino al compimento di tale prestazione, essa si sarebbe dovuta considerare rimasta ancora nella sfera di detenzione e, perciò, di sorveglianza dello stesso vettore).

Cass. civ. n. 9629/2003

In un contratto di trasporto marittimo di merci, qualora venga pattuito che la consegna deve essere effettuata dal vettore solo dietro esibizione e riconsegna della polizza di carico, se la legge del luogo di arrivo prevede il necessario affidamento della merce da consegnare ad un organismo pubblico o ad un'impresa di sbarco, non può ritenersi che l'inadempimento dell'obbligo di richiedere la presentazione della polizza di carico possa ritenersi incolpevole, perché il vettore avrebbe dovuto richiedere istruzioni al caricatore, ex art. 1690 c.c., richiamato dall'art. 450 c.n., salva la sua facoltà di provvedere al deposito delle merci, o di restituirle al caricatore qualora la prestazione, così come pattuita e richiesta, fosse oggettivamente impossibile.

Cass. civ. n. 4567/1985

In tema di trasporto di cose, il vettore che, dinanzi al rifiuto del destinatario della riconsegna delle cose trasportate, ometta — pur avendone la possibilità — di informare immediatamente il mittente e di chiedere le opportune istruzioni, lasciando trascorrere un considerevole lasso di tempo prima di adempiere a tale incombente, è tenuto a rispondere delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal mittente.

Cass. civ. n. 1174/1976

La vendita «in danno» della merce trasportata, fatta eseguire dal vettore marittimo per il soddisfacimento del nolo, in caso di ingiustificato mancato ritiro della merce stessa, è illegittima, e comporta l'obbligo del vettore stesso al risarcimento del danno, ove non sia stata preceduta dall'avviso agli interessati del tempo e del luogo dell'esecuzione; avviso espressamente previsto dagli artt. 1690 c.c. e 450 c.c., entrambi richiamanti l'art. 1515 c.c., e necessario anche nel caso in cui il vettore abbia già dato notizia dell'arrivo del carico. Detto danno non può essere preteso dal destinatario (nella specie, quale portatore della polizza di carico, in base al cosiddetto valore cif della merce (costo di origine, più costo dell'assicurazione e del nolo), maggiorato del presumibile guadagno ricavabile con la rivendita a terzi, in quanto tale valore non necessariamente coincide con il valore corrente, ma deve essere fissato in base a quest'ultimo, come desumibile dal ricavato della vendita in danno (detratto il nolo che non sia stato altrimenti accollato), salvo che il danneggiato dimostri la sua inferiorità al prezzo corrente.