14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1174 del 5 aprile 1976
Testo massima n. 1
La vendita «in danno» della merce trasportata, fatta eseguire dal vettore marittimo per il soddisfacimento del nolo, in caso di ingiustificato mancato ritiro della merce stessa, è illegittima, e comporta l’obbligo del vettore stesso al risarcimento del danno, ove non sia stata preceduta dall’avviso agli interessati del tempo e del luogo dell’esecuzione; avviso espressamente previsto dagli artt. 1690 c.c. e 450 c.c., entrambi richiamanti l’art. 1515 c.c., e necessario anche nel caso in cui il vettore abbia già dato notizia dell’arrivo del carico. Detto danno non può essere preteso dal destinatario [ nella specie, quale portatore della polizza di carico, in base al cosiddetto valore cif della merce [ costo di origine, più costo dell’assicurazione e del nolo ], maggiorato del presumibile guadagno ricavabile con la rivendita a terzi, in quanto tale valore non necessariamente coincide con il valore corrente, ma deve essere fissato in base a quest’ultimo, come desumibile dal ricavato della vendita in danno [ detratto il nolo che non sia stato altrimenti accollato ], salvo che il danneggiato dimostri la sua inferiorità al prezzo corrente.
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