14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4567 del 27 agosto 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di trasporto di cose, il vettore che, dinanzi al rifiuto del destinatario della riconsegna delle cose trasportate, ometta — pur avendone la possibilità — di informare immediatamente il mittente e di chiedere le opportune istruzioni, lasciando trascorrere un considerevole lasso di tempo prima di adempiere a tale incombente, è tenuto a rispondere delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dal mittente.
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