Art. 1688 – Codice civile – Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.