Art. 1188 – Codice civile – Destinatario del pagamento
Il pagamento deve essere fatto al creditore [1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1777] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [1208 n. 1].
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5062/2022
In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all'ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
Cass. civ. n. 724/2019
In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, il notaio delegato all'espropriazione immobiliare, concorrendo all'esercizio della funzione giudiziaria in virtù di un rapporto fiduciario con il giudice dell'esecuzione, allorché riceva somme dai partecipanti alla vendita a titolo di fondo spese per il trasferimento, comprese le imposte relative alla registrazione del decreto di vendita, agisce quale sostituto del cancelliere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed è l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, fungendo, peraltro, da "adiectus solutionis causae", con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione nel momento stesso in cui versa al professionista i relativi importi.
Cass. civ. n. 22544/2018
Il "procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore". Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella già citata procura notarile ad lites, la legittimazione del D. a riscuotere i crediti di F.G. potesse trovare titolo - come ha correttamente ritenuto la Corte perugina - nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento. Nota è, infatti, la differenza tra le due figure, giacchè - come ha da tempo affermato questa Corte - l'art. 1188 c.c., "dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri"; orbene, "il fatto che la legge distingua tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore implica, poi, che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente". Ne deriva, dunque, che a prescindere dall'esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l'avvocato può porsi come indicatario di pagamento.
Premessa la regola generale secondo cui il pagamento deve essere fatto al creditore, l'art. 1188 c.c. consente, comunque, che questi possa commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri. Ciò posto, anche a prescindere dall'esistenza di un espresso potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l'avvocato può porsi come indicatario di pagamento, giacché l'art. 1188 c.c., distinguendo tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore, implica che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico.
Cass. civ. n. 11737/2018
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a società diversa da quella creditrice, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, sia in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla predetta diversa società, la quale, pertanto, risultava aver operato come legittimata, in via di fatto, a ricevere l'adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2014).
Cass. civ. n. 20345/2015
L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni.
Cass. civ. n. 3636/2014
Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.
Cass. civ. n. 24128/2009
Il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.
Cass. civ. n. 17954/2008
In materia fallimentare, è ammissibile la compensazione legale fra il debito che la banca ha verso la curatela, conseguente ad un pagamento inefficace perché avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, ed il credito che la stessa vanta nei confronti della curatela, a fronte dell'accettazione da parte del curatore del pagamento di un credito del fallito, da questi ceduto alla banca in data anteriore al fallimento, pagamento ratificato ex art. 1188, secondo comma, c.c.; si tratta, infatti, in entrambi i casi di crediti e di debiti verso la massa, poiché la banca, attraverso detta ratifica, ha liberato l'originario debitore ed ha acquisito il corrispondente credito, appunto, nei confronti della massa fallimentare.
Cass. civ. n. 13113/2007
L'art. 1188, secondo comma, c.c. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all'INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all'Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall'obbligo retributivo, ha l'onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l'azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell'indebito previdenziale.
Cass. civ. n. 149/2003
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.
Cass. civ. n. 8927/1998
Il procuratore ad litem, ove specificamente autorizzato, è legittimato a riscuotere somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore. È, nella ipotesi in cui egli accetti in pagamento degli assegni di conto corrente, e proceda poi illecitamente a riscuoterli a suo proprio nome e non ne versi poi l'importo al cliente, resta fermo l'effetto liberatorio del debitore conseguente all'avvenuto incasso degli stessi, non potendosi far carico al debitore del comportamento di chi era stato autorizzato dal creditore ed era stato perciò scelto da questi quale suo ausiliario.
Cass. civ. n. 5579/1997
L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 (Recte: 1188 - N.d.R.) c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.
Cass. civ. n. 6972/1991
Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell'interesse del mandatario, creditore del mandante (cosiddetto mandato in rem propriam), non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato. Ne consegue, in caso di pagamento al mandante, che il mandatario non può chiedere un nuovo adempimento in suo favore, salvo che alleghi e provi un diverso impegno assunto dal debitore direttamente nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 848/1976
Il negozio con il quale il debitore autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca conferisce a quest'ultima l'incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l'incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell'interesse del creditore indicato quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore; detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell'assunzione da parte del delegato dell'obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell'attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario.