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Art. 1188 — Destinatario del pagamento

Art. 1188 — Destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore [ 1189, 1190 ] o al suo rappresentante [ 320, 374 n. 2, 2213 ss. ], ovvero alla persona indicata dal creditore [ 1269, 1777 ] o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo [ 1208 n. 1 ].

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [ 1399 ] o se ne ha approfittato [ 1190 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13113/2007

L’art. 1188, secondo comma, c.c. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l’onere di provare l’approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all’INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all’Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall’obbligo retributivo, ha l’onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l’azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell’indebito previdenziale.

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Cass. civ. n. 149/2003

Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.

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Cass. civ. n. 8927/1998

Il procuratore ad litem, ove specificamente autorizzato, è legittimato a riscuotere somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore. È, nella ipotesi in cui egli accetti in pagamento degli assegni di conto corrente, e proceda poi illecitamente a riscuoterli a suo proprio nome e non ne versi poi l’importo al cliente, resta fermo l’effetto liberatorio del debitore conseguente all’avvenuto incasso degli stessi, non potendosi far carico al debitore del comportamento di chi era stato autorizzato dal creditore ed era stato perciò scelto da questi quale suo ausiliario.

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Cass. civ. n. 5579/1997

L’incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell’art. 1189 (
Recte: 1188 – N.d.R.) c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.

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Cass. civ. n. 6972/1991

Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell’interesse del mandatario, creditore del mandante (cosiddetto mandato in rem propriam), non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato. Ne consegue, in caso di pagamento al mandante, che il mandatario non può chiedere un nuovo adempimento in suo favore, salvo che alleghi e provi un diverso impegno assunto dal debitore direttamente nei suoi confronti.

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Cass. civ. n. 848/1976

Il negozio con il quale il debitore autorizzato dal creditore al soddisfo rateale del debito, in corrispondenza di analoghi pagamenti rateali a lui dovuti da una banca conferisce a quest’ultima l’incarico di versare le somme spettantegli direttamente al proprio creditore, configura, ove la banca accetti l’incarico, senza assumere alcun impegno nei confronti od in favore del creditore, un mandato nell’interesse del creditore indicato quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) in base al quale la banca, pagando il creditore del proprio mandante, soddisfa il suo debito verso il secondo, e non il debito del secondo verso il primo, ed in forza del quale nessun diritto nei confronti della banca scaturisce in favore del creditore; detto negozio, infatti, non concretizza una delegazione di debito, difettando il requisito dell’assunzione da parte del delegato dell’obbligazione del delegante nei confronti del delegatario, né una delegazione di pagamento, difettando il requisito della sostituzione del delegato al delegante nell’adempimento del debito di quest’ultimo verso il delegatario, né, infine, un contratto di mandato in favore di terzo, difettando il requisito dell’attribuzione convenzionale al terzo di un diritto da far valere nei confronti del mandatario.

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