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Art. 1190 — Pagamento al creditore incapace

Art. 1190 — Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 423/1975

La norma di cui all’art. 1190 c.c. — secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace — non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale.

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