Art. 1191 – Codice civile – Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.