Cass. civ. n. 13113 del 5 giugno 2007

Testo massima n. 1


L'art. 1188, secondo comma, c.c. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Pertanto, il datore di lavoro che abbia versato all'INPS una parte della retribuzione dovuta al lavoratore onde rendere possibile all'Istituto di recuperare una pensione indebitamente pagata, e si affermi così liberato dall'obbligo retributivo, ha l'onere di provare che il lavoratore ha approfittato di quel versamento ossia ha evitato l'azione di ripetizione della pensione ossia, ancora, che sussistono tutti i presupposti stabiliti dalla legislazione speciale per la ripetizione dell'indebito previdenziale.

Normativa correlata