10 Gen Art. 1187 — Computo del termine
Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 11391/1995
L’art. 1187 c.c. — il quale, richiamando l’art. 2963 c.c., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo — costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (nella specie, agli adempimenti previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull’apposito conto corrente postale intestato all’esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un’espressa disposizione analoga nelle singole leggi d’imposte. (Principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 330 del 1994, convertito nella L. n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che «il pagamento di ritenute alla fonte, d’imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo»).
[adrotate group=”7″]