14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 149 del 10 gennaio 2003
Posted at 16:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando [ e per il solo fatto che ] il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]