Cass. civ. n. 5579 del 23 giugno 1997
Testo massima n. 1
L'incaricato a ricevere il pagamento, di cui al primo comma dell'art. 1189 (Recte: 1188 - N.d.R.) c.c., è persona diversa sia dal rappresentante che dal mandatario del creditore, trattandosi di soggetto cui viene conferito esclusivamente il (limitato) potere di ricevere la prestazione ed i relativi atti a questa inscindibilmente connessi, così che quello scaturente dalla indicazione operata dal creditore non pub ritenersi un potere rappresentativo in senso tecnico.