10 Gen Art. 374 — Autorizzazione del giudice tutelare
Il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare [ disp. att. 43, 45 1 ]:
- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore [ 147 ] e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto [ 1171, 1172 ], di azioni possessorie [ 1168, 1169 ] o di sfratto [ 657 c.p.c. ] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi [ 670 ss., 692 ss., 700 ss. c.p.c. ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 19499/2015
Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l’autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell’inizio “ex novo” del giudizio da parte sua, agli effetti dell’art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace.
Cass. civ. n. 7068/2009
Il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione. (Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello in un giudizio nel quale l’interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l’interdizione).
Cass. civ. n. 23647/2004
In considerazione del tenore letterale e della ratio di cui all’art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto – senza autorizzazione del giudice tutelare – di iniziare ex novo giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall’interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l’appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l’atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.
Cass. civ. n. 11748/2003
In tema di negozio di accertamento (che – non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti – non ha natura dispositiva), non è necessaria l’autorizzazione prevista, con elencazione tassativa dagli artt. 374 e 375 c.c., per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dal tutore provvisorio dell’interdicendo.
Cass. civ. n. 10822/2001
I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 c.c. e 737 c.p.c. non hanno le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 c.p.c., non hanno, tuttavia, attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull’autorizzazione riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.
Cass. civ. n. 1345/1998
È affetto da nullità radicale l’obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante dell’incapace, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in nome e per conto del minore, tanto prima quanto dopo che l’atto stesso sia compiuto, contrastando siffatto obbligo con l’esigenza, di ordine pubblico, che l’amministrazione vincolata di un patrimonio sia sorretta dall’interesse del titolare nel momento in cui si propone l’istanza (e non in un momento diverso), senza l’interferenza derivante da impegni illegittimamente assunti verso terzi dal rappresentante legale dell’incapace. La norma di cui all’art. 374, n. 5 c.c. va interpretata nel senso che l’autorizzazione del giudice tutelare non è richiesta con riferimento a tutte le istanze giudiziali, proposte dal rappresentante dell’incapace (nella specie, il tutore di un soggetto minore di età), volte ad assicurare la conservazione della condizione giuridica dei beni dell’incapace stesso, come nel caso di domanda di sequestro e di successivo giudizio di convalida e di merito.
Cass. civ. n. 5943/1996
Nell’ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell’interesse dell’incapace senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d’ufficio, dal giudice. L’autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell’incapace, ha l’onere della prova dell’autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all’esercizio delle facoltà processuali.
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