Cass. civ. n. 1345 del 10 febbraio 1998
Testo massima n. 1
È affetto da nullità radicale l'obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante dell'incapace, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in nome e per conto del minore, tanto prima quanto dopo che l'atto stesso sia compiuto, contrastando siffatto obbligo con l'esigenza, di ordine pubblico, che l'amministrazione vincolata di un patrimonio sia sorretta dall'interesse del titolare nel momento in cui si propone l'istanza (e non in un momento diverso), senza l'interferenza derivante da impegni illegittimamente assunti verso terzi dal rappresentante legale dell'incapace.
Testo massima n. 2
La norma di cui all'art. 374, n. 5 c.c. va interpretata nel senso che l'autorizzazione del giudice tutelare non è richiesta con riferimento a tutte le istanze giudiziali, proposte dal rappresentante dell'incapace (nella specie, il tutore di un soggetto minore di età), volte ad assicurare la conservazione della condizione giuridica dei beni dell'incapace stesso, come nel caso di domanda di sequestro e di successivo giudizio di convalida e di merito.