14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7068 del 24 marzo 2009
Testo massima n. 1
A differenza dell’erede – il quale succede di diritto nella situazione possessoria del “de cuius”, pur essendo tenuto all’accettazione dell’eredità – il legatario, che acquista il legato senza bisogno di accettazione, dipende dall’erede per conseguire il possesso del bene legato; ne consegue che la sentenza la quale accerti il diritto del legatario alla consegna della cosa, ai sensi dell’art. 649, comma terzo, c.c., una volta passata in giudicato, rende incontestabile anche la proprietà della cosa in capo al legatario stesso.
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Testo massima n. 2
Il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione. [ Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello in un giudizio nel quale l’interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l’interdizione ].
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