14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23647 del 21 dicembre 2004
Testo massima n. 1
In considerazione del tenore letterale e della ratio di cui all’art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto – senza autorizzazione del giudice tutelare – di iniziare ex novo giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall’interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l’appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l’atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.
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