16 Mar Art. 567 — Alterazione di stato
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione [ da cinque a quindici anni ] a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità [ 569 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 32854/2009
Concorre nel reato di alterazione di stato mediante falso di cui all’art. 567, comma secondo, c.p., chiunque, pur senza rendere alcuna falsa dichiarazione di nascita, contribuisca, materialmente o moralmente, con adeguata efficienza causale, all’evento tipico realizzato dall’autore della dichiarazione che altera lo stato di nascita.
Cass. pen. n. 33326/2007
Il processo per il delitto di alterazione di stato, commesso mediante falsa attestazione della paternità nella formazione dell’atto di nascita, può essere sospeso in relazione alla controversia civile sulla questione di stato perché essa condiziona, in termini di pregiudizialità, la pronuncia sull’imputazione e la sentenza del giudice civile sul rapporto di paternità naturale esplica effetti vincolanti nel procedimento penale pur non sospeso,
Cass. pen. n. 32809/2005
Non è manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 567, comma secondo, c.p. con riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui contempla per il delitto di alterazione di stato mediante falsità un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per delitto di infanticidio di cui all’art. 578 c.p., nel quale è offeso il bene fondamentale della vita.
Cass. pen. n. 4453/2005
La fattispecie delittuosa di cui all’art. 567 c.p. punisce l’attribuzione al neonato di un genitore diverso da quello naturale. Ne consegue che non risponde del suddetto delitto la madre che, nel dichiarare all’ufficiale di stato civile che il figlio è stato concepito da un’unione naturale, occulti il suo stato di persona coniugata. Nè il silenzio serbato su tale circostanza, concomitante al fatto regolarmente attestato, può integrare una reticenza punibile ai sensi dell’art. 495 c.p., trattandosi di dichiarazione che non incide sull’essenza del documento e non è lesiva della funzione probatoria dell’atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso è stato formato.
Cass. pen. n. 39044/2004
La condotta di chi riceve un minore uti filius attraverso il falso riconoscimento della paternità naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro od altra utilità, integra il reato di alterazione di stato (art. 567 c.p.) e non quello di cui all’art. 71 legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale – pur non essendo reato «proprio» -, sanziona non la attività che consiste nel «ricevere» ma quella che consiste nel «cedere» in affidamento il minore o nell’avviarlo all’estero, mentre la previsione del comma quinto dell’art. 71, che estende la sanzione a chi «riceve» il minore in illecito affidamento con carattere di definitività, ha ad oggetto soltanto l’attività di fatto preordinata ad una futura adozione.
Cass. pen. n. 17627/2003
Integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall’art. 567, secondo comma c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato nella procreazione.
Cass. pen. n. 5356/2003
Il reato di alterazione di stato di cui all’art. 567, comma 2 c.p. si commette nella formazione dell’atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l’atto di nascita è già formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell’alterazione di stato e rientrano nella previsione dell’art. 495, comma 3, n. 1. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato che il coniuge che dichiara falsamente la propria paternità naturale nei confronti della figlia naturale della moglie, con atto distinto posteriore alla nascita, non commette il reato di alterazione di stato bensì quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile).
Cass. pen. n. 29/1996
Il delitto di alterazione di stato, mediante false attestazioni nella formazione dell’atto di nascita, sussiste anche se la sottoscrizione dell’atto da parte dell’ufficiale di stato civile non sia stata contestuale alla redazione dell’atto medesimo e sia intervenuta successivamente, a nulla rilevando che la dichiarazione sia stata resa all’impiegato addetto all’ufficio anziché all’ufficiale di stato civile, quando risulta che quell’impiegato era, appunto, incaricato di redigere gli atti di nascita, che solo in un secondo momento venivano sottoscritti dall’ufficiale di stato civile.
Cass. pen. n. 11425/1995
Il delitto di alterazione di stato, previsto dall’art. 567, comma 2, c.p. sussiste quando con le false attestazioni all’ufficiale dello stato civile, nella formazione dell’atto di nascita, si determina l’attribuzione ad un neonato di uno stato non conforme alla sua effettiva discendenza con conseguente sostanziale divergenza tra la sua posizione quale dovrebbe essere secondo natura e quella che risulta documentata per effetto della falsità. L’alterazione di stato si realizza anche quando taluno si attribuisca falsamente la paternità di un neonato che il padre naturale, incestuoso non in buona fede, non avrebbe mai potuto attribuirsi.
Cass. pen. n. 9938/1994
In tema di falso, la differenza fra il reato previsto dall’art. 567, comma 2, c.p. e quello di cui all’art. 495 c.p. va ravvisata nel fatto che quest’ultima norma punisce l’immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all’art. 567 cpv. punisce l’immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l’elemento del falso ideologico documentale, mentre il reato di cui all’art. 567 ha in più l’elemento dell’alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso.
Cass. pen. n. 6318/1994
Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile (art. 567, comma 1, c.p.) l’interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell’iscrizione, nell’ipotesi del capoverso dell’art. 567 c.p., tutelato è l’interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o – quando ciò non sia possibile – in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell’ordinamento dello stato civile.
Cass. pen. n. 4633/1994
L’ipotesi di reato prevista dall’art. 567, comma 2, c.p. si realizza ogni volta che, in un atto di nascita, venga attribuito ad un infante lo stato di figlio (non importa se legittimo o naturale) di una persona che non lo abbia realmente generato, poiché, con questa norma, il legislatore ha inteso tutelare l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza.
Cass. pen. n. 5225/1993
In tema di alterazione di stato, l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 567 c.p. non è una forma aggravata della previsione del primo comma, trattandosi di due distinte forme del delitto di alterazione di stato. Infatti, mentre l’alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l’effetto di una falsa attestazione o di altra falsità posta in essere nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l’originale dell’atto di nascita.
Nell’ipotesi di alterazione di stato descritta dall’art. 567, secondo comma, c.p., il dolo richiesto è quello generico e consiste nella coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. Le norme civili sullo status personae e sullo status familiae costituiscono, infatti, il presupposto ed il completamento del precetto contenuto nel detto art. 567 c.p. e pertanto l’ignoranza o l’errore sulle medesime, sempreché non risulti inevitabile, risolvendosi in ignoranza o errore sulla legge penale, non possono essere invocati come discriminante.
Cass. pen. n. 2400/1992
È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell’art. 567, secondo comma, c.p., laddove prevede una sanzione più grave rispetto a quella contemplata per l’ipotesi criminosa di cui al primo comma dello stesso articolo. Invero, la diversità di trattamento sanzionatorio fra le due fattispecie appare ampiamente giustificata dalle loro rispettive peculiarità. L’ipotesi di reato prevista nel primo comma presuppone l’avvenuta acquisizione dello stato civile da parte dei due neonati, oggetto successivamente di scambio tra di essi; quella prevista dal secondo comma si concreta, invece, nell’attribuzione al neonato che ne è ancora privo — mediante false dichiarazioni nella formazione del suo atto di nascita — di uno stato civile diverso da quello cui avrebbe avuto diritto. L’avere il legislatore ritenuto più grave il secondo comportamento costituisce una scelta di politica criminale, insindacabile in sede di legittimità costituzionale perché non contrastante con il principio di ragionevolezza.
Cass. pen. n. 1064/1991
In tema di alterazione di stato, dal tenore della norma di cui all’art. 567 c.p. si desume che mentre l’alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l’effetto di una falsa attestazione, o di altra falsità, posta in essere nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l’originale dell’atto di nascita.
La fattispecie delittuosa di cui al secondo comma dell’art. 567 c.p. non è limitata alla filiazione legittima ma tutela anche lo status di figlio naturale, mirando a prevenire la difformità tra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell’agente: lo stato di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l’alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura.
Cass. pen. n. 2213/1990
In tema di alterazione di stato, qualora il giudice dubiti circa la reale paternità della persona alla quale la generazione dell’infante venne riferita (con attribuzione del relativo stato), venendo meno la certezza sul presupposto del reato, deve pronunciarsi assoluzione con la formula «il fatto non sussiste». (Fattispecie di neonato anagrafato come figlio di taluno, della cui paternità, poi, si dubitò).
Cass. pen. n. 15039/1989
Ai fini della sussistenza del dolo nel delitto di alterazione di stato è sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione contraria alla realtà, tale da attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura. (Nella specie, la madre del neonato lo aveva dichiarato all’ufficiale dello stato civile come figlio del marito dal quale viveva separata e con il quale aveva in corso giudizio rotale di annullamento del matrimonio, pur sapendo che il bambino era figlio di altra persona).
Cass. pen. n. 12658/1988
In tema di reato di alterazione di stato, integra il comportamento criminoso ogni dichiarazione, resa in sede di formazione dell’atto di nascita, con la quale si attribuisca al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. (Si trattava, nel caso di specie, di una falsa dichiarazione di paternità compiuta nei confronti del figlio naturale di donna nubile, da un soggetto che non era il vero padre).
Cass. pen. n. 4299/1987
Sussiste il reato di alterazione di stato quando la falsità nella formazione dell’atto di nascita importa una sostanziale diversità tra la posizione del neonato, quale dovrebbe essere secondo natura, e quella che risulta documentata dopo la commissione del fatto, vale a dire quando gli vengano attribuiti genitori diversi da quelli che lo hanno procreato.
Cass. pen. n. 3374/1987
Il riconoscimento di un figlio come naturale integra non già un negozio giuridico ma una dichiarazione di scienza che è rivolta ad attribuire certezza giuridica al fatto naturale della procreazione e al relativo stato e che esso, in tanto può realizzare in modo duraturo tale funzione in quanto in realtà sussista, sul piano naturalistico, il rapporto di discendenza. Ne consegue che risponde del delitto di alterazione di stato colui il quale attesti falsamente che il neonato sia figlia propria e di persona che non intende essere nominata.
Lo status di figlio naturale si fonda sul rapporto di procreazione, per cui integra l’alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita, con la quale si attribuisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. (Nella specie si era dichiarata da parte del soggetto coniugato che la figlia era propria e di donna che non voleva essere nominata, mentre erano certi e conosciuti i genitori della neonata).
Cass. pen. n. 715/1986
Il delitto di alterazione di stato, così come ipotizzato nell’art. 567, secondo comma c.p. (falsità nella formazione di un atto di nascita), si concreta nella difformità fra lo stato reale del neonato e quello derivante dal falso operare dell’agente. Esso, cioè, è, ravvisabile nel fatto di colui che dichiari all’ufficiale di stato civile di essere genitore di un neonato, procreato da esso dichiarante e da donna che non viene nominata, mentre, in realtà, la paternità del neonato medesimo appartiene ad altro soggetto, per cui esso non dovrebbe godere dello stato di figlio naturale riconosciuto, ma dello stato di figlio di ignoti.
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