Cass. pen. n. 32809 del 31 agosto 2005
Testo massima n. 1
Non è manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma secondo, c.p. con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui contempla per il delitto di alterazione di stato mediante falsità un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per delitto di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., nel quale è offeso il bene fondamentale della vita.