14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5225 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di alterazione di stato, l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 567 c.p. non è una forma aggravata della previsione del primo comma, trattandosi di due distinte forme del delitto di alterazione di stato. Infatti, mentre l’alterazione di cui al primo comma riguarda lo status filiationis di neonati già iscritti nei registri dello stato civile, quella di cui al secondo comma è l’effetto di una falsa attestazione o di altra falsità posta in essere nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile, sulla loro base, compila l’originale dell’atto di nascita.
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Testo massima n. 1
L’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, rende scusabile la ignoranza stessa, non va valutata alla stregua di criteri esclusivamente soggettivi, ma si ricollega all’effettiva possibilità di conoscere la legge penale ed ai doveri di informazione o di attenzione sulle norme penali; doveri che sono alla base della convivenza civile.
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