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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2213 del 17 febbraio 1990

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2213 del 17 febbraio 1990

Testo massima n. 1

In tema di alterazione di stato, qualora il giudice dubiti circa la reale paternità della persona alla quale la generazione dell’infante venne riferita [ con attribuzione del relativo stato ], venendo meno la certezza sul presupposto del reato, deve pronunciarsi assoluzione con la formula «il fatto non sussiste». [ Fattispecie di neonato anagrafato come figlio di taluno, della cui paternità, poi, si dubitò ].

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