Cass. pen. n. 2213 del 17 febbraio 1990

Testo massima n. 1


In tema di alterazione di stato, qualora il giudice dubiti circa la reale paternità della persona alla quale la generazione dell'infante venne riferita (con attribuzione del relativo stato), venendo meno la certezza sul presupposto del reato, deve pronunciarsi assoluzione con la formula «il fatto non sussiste». (Fattispecie di neonato anagrafato come figlio di taluno, della cui paternità, poi, si dubitò).

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