14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4299 del 7 aprile 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
Sussiste il reato di alterazione di stato quando la falsità nella formazione dell’atto di nascita importa una sostanziale diversità tra la posizione del neonato, quale dovrebbe essere secondo natura, e quella che risulta documentata dopo la commissione del fatto, vale a dire quando gli vengano attribuiti genitori diversi da quelli che lo hanno procreato.
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