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Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica

Art. 452 — Delitti colposi contro la salute pubblica

Chiunque commette, per colpa [ 43 ], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

  1. 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
  2. 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
  3. 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa [ 43 ] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

  1. 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
  2. 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
  3. 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20391/2005

La somministrazione, in un pubblico esercizio, per mero errore di fatto, di una sostanza tossica e nociva che però non sia destinata all’alimentazione (nella specie, liquido per lavastoviglie contenuto in una bottiglia recante l’etichetta di una nota acqua minerale), non può dar luogo ad alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439, 440, 441, 442, 444, in relazione all’art. 452 c.p., ferma restando, naturalmente, la possibile responsabilità penale, a titolo di colpa, dell’autore del fatto in ordine alle eventuali conseguenze lesive subite dal soggetto cui la sostanza sia stata somministrata.

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Cass. pen. n. 29661/2004

Il delitto colposo di cui all’art. 452 c.p. in relazione all’art. 443 c.p. (commercio o somministrazione di medicinali guasti) si configura in caso di detenzione di medicinali scaduti, in quanto da un lato sussiste una presunzione assoluta di pericolosità del medicinale scaduto basata sulla previsione di perdita di efficacia dello stesso e dall’altro per la integrazione di tale reato è richiesta la semplice imperfezione del farmaco, sussistente dopo la sua scadenza.

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Cass. pen. n. 30283/2003

La detenzione per il commercio di medicinali scaduti costituisce il reato previsto dagli artt. 443 e 452 c.p., in quanto vi è una presunzione assoluta della loro pericolosità desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego decorso il quale perdono efficacia, per cui è del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto.

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Cass. pen. n. 4810/2003

Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza il responsabile del ciclo produttivo ne risponde a meno che non abbia delegato la responsabilità a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne. (Fattispecie nella quale il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi è stato chiamato a rispondere dell’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di stafilococco aureo presente nell’acqua bevuta dagli animali, nonostante che egli fosse in regola con i controlli della Ausl, perché tali controlli non danno la garanzia che i prodotti venduti fossero immuni da qualsiasi contaminazione).

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Cass. pen. n. 1367/1996

In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, il rapporto fra gli artt. 444 e 452 c.p. e il decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993, che fissa il limite massimo di mercurio tollerabile nei prodotti ittici, va risolto alla luce del principio secondo cui norme penali in bianco sono quelle che, contenendo già un precetto e una sanzione, rinviano a un atto normativo di grado inferiore o a un provvedimento della pubblica amministrazione o a legge extrapenale, la specificazione o integrazione del contenuto del precetto. (Fattispecie in cui l’imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio ritenuto nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella prevista dal citato decreto ministeriale).
In tema di commercio, detenzione o distribuzione per il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dagli articoli 444 e 452, secondo comma, c.p., è costituito dalla «salute pubblica», che viene salvaguardata anche attraverso la previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d. «di pericolo concreto», per la cui esistenza è necessario che le sostanze alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica, ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatori. (Fattispecie in cui l’imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella di mg/kg prevista dal decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993).

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Cass. pen. n. 9086/1996

L’art. 452 in relazione all’art. 444 c.p. punisce a titolo di colpa le condotte che, avendo ad oggetto sostanze destinate all’alimentazione, siano pericolose per la salute pubblica, mentre l’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari impiegate per la preparazione di alimenti e bevande. Conseguentemente tale contravvenzione ha carattere sussidiario rispetto al delitto ed è assorbita quando la sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica.

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Cass. pen. n. 12265/1995

La sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 452 c.p. non è esclusa dalle previsioni contravvenzionali di cui al testo unico delle norme sanitarie. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, stante la diversità oggettiva dei beni protetti. L’art. 452 c.p., infatti tende alla tutela della pubblica incolumità e, specificamente, della salute pubblica mentre le contravvenzioni previste dal T.U. citato attengono alla regolamentazione del servizio farmaceutico. Tra le ipotesi del codice penale e quelle della legislazione speciale, pertanto, è configurabile il concorso di reati. (Fattispecie relativa a detenzione per il commercio, in un esercizio di farmacia, di alcune confezioni di medicinali e di vaccini scaduti di validità).

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Cass. pen. n. 7797/1986

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi colposa del reato di commercio di sostanze alimentari nocive, è sufficiente la probabilità che la sostanza stessa risulti dannosa per il consumatore. All’uopo basta che sia in stato di decomposizione.

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