16 Mar Art. 441 — Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 9086/1996
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all’art. 452, in relazione all’art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all’art. 441 c.p., lesivo dell’identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità, in riferimento all’art. 3 Cost.
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