Art. 441 – Codice penale – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio , diverse da quelle indicate nell'articolo precedente , è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9086/1996

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, in relazione all'art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all'art. 441 c.p., lesivo dell'identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità, in riferimento all'art. 3 Cost.