16 Mar Art. 445 — Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 21324/2007
L’art. 445 c.p. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando (anche abusivamente) il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. (Nell’affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione).
Cass. pen. n. 3087/2006
Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e quelli di cui agli art. 348 c.p.(esercizio abusivo della professione di farmacista) e 445 c.p. (somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate) sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 c.p.
Cass. pen. n. 6150/2000
Il reato previsto dall’art. 445 c.p. si riferisce, quanto al concetto di “specie”, alla vendita di “aliud pro alio” attuata nell’ambito della somministrazione di medicinali, non già al caso della vendita di un medicinale in luogo di una sostanza diversa e più pericolosa che sia stata richiesta. (Fattispecie nella quale erano state somministrate compresse medicinali normalmente usate per la cura del raffreddore in luogo di compresse di “Ecstasy” che asseritamente erano offerte in vendita. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che tale condotta potesse integrare il reato di cui all’art. 445 c.p.).
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