14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 21324 del 31 maggio 2007
Testo massima n. 1
L’art. 445 c.p. prevede e punisce un reato proprio, che può essere commesso soltanto da chi, esercitando [ anche abusivamente ] il commercio di medicinali, li somministri indebitamente a terzi, non anche da chi somministri medicinali per un titolo diverso, ovvero senza averne fatto commercio. [ Nell’affermare il principio, la S.C. ha precisato che la nozione di commercio va intesa come attività di intermediazione nella circolazione di beni, svolta con professionalità o continuità ed avvalendosi di una sia pur rudimentale organizzazione di mezzi, rivolta ad una cerchia indeterminata di soggetti, utilizzatori o a loro volta intermediari, per la successiva distribuzione ].
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