Cass. pen. n. 1367 del 26 novembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, il rapporto fra gli artt. 444 e 452 c.p. e il decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993, che fissa il limite massimo di mercurio tollerabile nei prodotti ittici, va risolto alla luce del principio secondo cui norme penali in bianco sono quelle che, contenendo già un precetto e una sanzione, rinviano a un atto normativo di grado inferiore o a un provvedimento della pubblica amministrazione o a legge extrapenale, la specificazione o integrazione del contenuto del precetto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio ritenuto nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella prevista dal citato decreto ministeriale).

Testo massima n. 2


In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, la differenza fra i delitti di cui agli artt. 444 e 452 c.p., da una parte, e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. d), L. 30 aprile 1962, n. 283, dall'altra, sta nel fatto che i primi puniscono le condotte in essi descritte, relative a sostanze destinate alla alimentazione non contraffatte né alterate, mentre la seconda attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze utilizzate per preparare alimenti e bevande, e, per questo, ha carattere sussidiario rispetto agli altri, dai quali viene assorbita allorquando dette sostanze abbiano reale attitudine a recare nocumento alla salute pubblica a seguito della loro contraffazione o alterazione.

Testo massima n. 3


In tema di commercio, detenzione o distribuzione per il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dagli articoli 444 e 452, secondo comma, c.p., è costituito dalla «salute pubblica», che viene salvaguardata anche attraverso la previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d. «di pericolo concreto», per la cui esistenza è necessario che le sostanze alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica, ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatori. (Fattispecie in cui l'imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella di mg/kg prevista dal decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993).

Testo massima n. 4


L'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 444 c.p. è costituito dal dolo generico, ravvisabile nella volontarietà del commercio di sostanze alimentari nocive, conoscendone la loro pericolosità per la salute pubblica. Trattasi di dolo che può essere anche eventuale, quando l'autore del fatto abbia accettato il rischio che le sostanze dannose messe in commercio vengano effettivamente destinate all'alimentazione umana.

Normativa correlata