16 Mar Art. 438 — Epidemia
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica > Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [ 448, 452 ].
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [ di morte ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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