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Art. 538 — Misura di sicurezza

Art. 538 — Misura di sicurezza

Alla condanna per il delitto preveduto dall’articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9706/2017

Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l’art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall’art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’autore del fatto).

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Cass. pen. n. 7618/1987

In tema di sfruttamento della prostituzione la misura di sicurezza detentiva può essere applicata, per il nuovo regime introdotto dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 «modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» soltanto a seguito dell’accertamento in concreto che il soggetto attivo è persona socialmente pericolosa.

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Cass. pen. n. 6369/1987

Le misure di sicurezza conseguenti alla condanna per un delitto concernente lo sfruttamento della prostituzione non rientrano nel novero di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 c.p.), non essendo così stabilito espressamente dalla legge. Esse debbono invece far seguito ad una «condanna» intesa come effettiva irrogazione ed esecuzione della pena. Ne deriva che in presenza di una causa di estinzione della pena (nella specie indulto) la misura di sicurezza (nell’ipotesi concreta casa di lavoro) non può trovare applicazione.

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