Art. 533 – Codice penale – Costrizione alla prostituzione
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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