16 Mar Art. 532 — Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella
Posted at 13:05h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo II – Delle offese al pudore e all’onore sessuale
[ Chiunque, per servire all’altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l’affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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