Art. 532 – Codice penale – Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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