Art. 534 – Codice penale – Sfruttamento di prostitute
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume > Capo II - Delle offese al pudore e all'onore sessuale
[Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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