14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9706 del 28 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l’art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. [ In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall’art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’autore del fatto ].
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